IL PRETORE
    Premesso che le  parti  hanno  concluso  come  da  verbale  e,  in
 particolare  che  la difesa del ricorrente ha espressamente sollevato
 la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, della norma di cui all'art. 33,  quinto  comma,
 della legge n. 104/1992.
                             O S S E R V A
    Non vi e' dubbio che il disposto di cui all'art. 33, quinto comma,
 della  legge n. 104/1992, invocato dal ricorrente, non sia, neanche a
 livello di fumus boni iuris applicabile alla fattispecie.
    In effetti la norma in questione prevede l'ipotesi del lavoratore,
 genitore o familiare che assista con continuita' un parente o  affine
 handicappato,  che sia con lui convivente: al lavoratore che si trovi
 in questa situazione viene riconosciuto il diritto  di  scegliere  la
 sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio, ove possibile; nel
 caso di specie il ricorrente,  pur  formalmente  residente  a  Reggio
 Calabria,  abita  di  fatto,  a  far epoca dal 1990, in Bibbona e non
 convive, pertanto, con il padre; e' evidente, infatti che, secondo la
 ratio  della  legge  citata  per  convivenza  deve   intendersi   una
 situazione  di  fatto  che  consenta  l'assistenza  e  non  una  mera
 situazione di diritto, in termini astratti.
    Non solo ma l'applicazione della legge postula che  la  convivenza
 sia  accompagnata,  in  atto,  dalla  assistenza;  l'un  concetto e',
 infatti,  nell'ottica   di   questa   normativa   non   disgiungibile
 dall'altro.
    Non   sussistono,   pertanto,   alla  luce  di  questa  normativa,
 nell'unica interpretazione possibile, gli elementi per accogliere  il
 ricorso.
    Circa  la ventilata questione di costituzionalita' della normativa
 predetta, ritiene, invece il Pretore che essa non sia  manifestamente
 infondata.
    La   norma,  in  esame,  infatti,  sembra  porre  una  irrazionale
 distinzione  fra  l'ipotesi  in  cui   l'handicappato   riceva   gia'
 un'assistenza  e  quella  non  meno meritevole di tutela, a parere di
 questo giudice,  nella  quale  l'handicappato  diventi  bisognoso  di
 assistenza  in  un momento temporale in cui il lavoratore non sia con
 lui convivente di fatto ed insorga, pertanto, la necessita',  per  il
 lavoratore  di  essere  trasferito,  o  avvicinato, proprio per poter
 assistere l'infermo.
    Tale irrazionale diverso trattamento di situazioni sostanzialmente
 simili puo'  configurare  un  contrasto  con  l'art.  3  della  Carta
 costituzionale.
    Per   ovvi   motivi   il   giudizio   non   puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla soluzione della questione predetta.